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Cattura

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione prevista dal Regolamento UE 305/2011. Ciò comporta per i fabbricanti la responsabilità:

a) della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione
b) della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione che prevedono la marcatura.

Così l’art.8 della Direttiva (che andrà in vigore il 1° luglio prossimo).

Nel successivo art. 9 sono riportate alcune regole e condizioni per l’apposizione della marcatura, fra le quali:

1. La marcatura è apposta in modo:

  • visibile;
  • leggibile;
  • indelebile;

sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata.

Se questo non è possibile a causa della natura del prodotto, la marcatura viene apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è seguita:

  • dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;
  • dal nome e dall’indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l’identificazione del nome e dell’indirizzo del fabbricante;
  • dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo;
  • dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
  • dal livello o classe della prestazione dichiarata;
  • dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
  • dal numero di identificazione dell’organismo notificato;
  • dall’uso previsto dalla specifica tecnica armonizzata applicata.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato.

Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.

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